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Asstistenza Tecnica Caldaie

Le Nostre Attività


ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA PER CALDAIE A GAS E GASOLIO

Caldaie a Gas e Gasolio:
installazione e manutenzione di caldaie a gas di ogni marca e modello.

La nostra azienda è certificata per le opere di installazione, ampliamento, trasformazione degli impianti di riscaldamento e, come prescritto dalla legge n. 46/90, rilascia la dichiarazione di conformità degli stessi alla normativa vigente sulle opere da noi realizzate.
La stessa legge 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni rende obbligatoria la manutenzione annuale da parte di un'impresa abilitata che compili il rapporto tecnico (allegato G) ed aggiorni il libretto di impianto.
Oltre alla manutenzione annuale con check-up completo dell'impianto termico effettuiamo ogni due anni il controllo della combustione con rilascio di tutta la documentazione relativa, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia sia a livello nazionale (DPR n. 412/93 e successive integrazioni e modificazioni) sia a livello amministrativo (comunale e/o provinciale).
Il modo più semplice per ottemperare a quanto previsto dalla legge e dettato dal buon senso, é quello di sottoscrivere il contratto di manutenzione che comprende una visita obbligatoria annuale.Il contratto non è vincolante ma la nostra azienda avra cura di contattare i clienti che lo hanno sottoscritto ed eventualmente organizzare la visita di manutenzione.

La realizzazione di un impianto di riscaldamento centralizzato, utilizzando caldaie collegate in cascata, assicura grandi risparmi sul consumo di gas.
A differenza di un'unica grande caldaia,che anche a minor richiesta di calore deve riscaldarsi tutta, nel sistema in cascata solo le caldaie necessarie per soddisfare tale richiesta saranno operative.
L'accensione delle singole caldaie può essere regolata in funzione delle condizioni climatiche (attraverso una sonda esterna) o del carico energetico richiesto.





Centro autorizzato
BERETTA.




Cosa c'è da sapere sull'autocertificazione degli impianti termici:
(fonte: http://www.pesaroambiente.it/dettaglioscheda.asp?id=6282)

- Chi è il responsabile dell'impianto termico e cosa deve fare?
E' il proprietario o l'inquilino che occupa a qualsiasi titolo l'unità immobiliare nel caso di caldaiette domestiche; è l'amministratore condominiale nel caso di impianti centralizzati. E' il responsabile dell'impianto che si deve attivare per far effettuare i controlli e l'eventuale manutenzione sull'impianto termico.

- In cosa consistono i controlli per le caldaie domestiche (potenza <35 kW)?
I controlli consistono nella manutenzione ordinaria annuale secondo le prescrizioni delle vigenti normative e nella verifica biennale del rendimento di combustione, la cosiddetta prova dei fumi, in base alla quale si può valutare l'utilizzo più o meno buono del combustibile, l'ottimizzazione dei consumi e la percentuale di sostanze inquinanti delle emissioni. I costi della manutenzione ordinaria e della prova dei fumi sono a carico del responsabile dell'impianto termico.

- Ci sono novità normative sulla frequenza delle operazioni di manutenzione?
Il Dlgs 192/05 prescrive norme per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici introducendo nuovi intervalli temporali per la frequenza e la tipologia delle operazioni di manutenzione e prova dei fumi. Tuttora non essendo ancora stati emanati i decreti previsti dalla legge, di fatto il nuovo regime appare incompleto. Quindi, come definito nella delibera nel Comune di Pesaro, per il biennio 2007-2008, le operazioni di controllo rimangono quelle del biennio precedente: manutenzione periodica annuale e verifica del rendimento di combustione biennale.

- Se effettuo l'autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico?
Non bisogna confondere i controlli a carico dell'utente, cioè manutenzione dell'impianto e prova di combustione, i cui costi sono a carico dell'utente stesso, con le verifiche da parte del Comune, che riguardano la conformità a norma di Legge. Effettuando l'autocertificazione, non si paga il costo della verifica svolta dai verificatori dell'Ente preposto ai controlli.

- A chi posso rivolgermi per la manutenzione degli impianti termici?
Il professionista a cui viene affidata la manutenzione ed il controllo della caldaia, anche ai fini dell'autocertificazione, deve essere abilitato ai sensi della legge 46/90 e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio.
È consigliabile rivolgersi al centro autorizzato segnalato dalla ditta che produce la caldaia installata.


- Se non faccio le manutenzioni prestabilite cosa può succedere?
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dell'impianto e qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante e secondo le indicazioni legislative.
L'omissione della manutenzione periodica può avere conseguenze imprevedibili in quanto il normale esercizio dell'impianto termico da luogo a un lento degrado dei vari componenti che costituiscono l'impianto stesso. Senza entrare nel dettaglio, basta avere presente che per il corretto esercizio dell'impianto termico devono essere garantiti: l'idoneità dei locali – il giusto apporto di aria nei locali e il riciclo (nel caso il circuito di combustione prelevi aria dall'ambiente) - la corretta combustione – la corretta distribuzione del calore prodotto – la corretta evacuazione dei fumi – il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione di protezione e di sicurezza- l'assenza di perdite di gas.


- Cos'è libretto di impianto o di centrale?
Il libretto di impianto (per caldaiette domestiche con potenza inferiore a 35 kW) o di centrale (per caldaie/centrali con potenze superiori) è la "carta di identità" dell'impianto; contiene i dati del proprietario, dell'occupante, del progettista, dell'installatore e del responsabile della manutenzione. Inoltre vi sono registrati i dati dell'impianto, gli interventi di manutenzione, le verifiche del rendimento di combustione e le verifiche effettuate dal Comune. Il libretto deve essere compilato dal responsabile dell'impianto e tenuto presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

- Cos'è l'allegato H o l'allegato G?
Sono modelli standard del cosiddetto “Rapporto di controllo tecnico” per impianti termici con potenza inferiore a 35 kW, che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo ed eventuale manutenzione. L'occupante, inteso come l'utente dell'impianto, deve firmare il Rapporto di controllo tecnico per presa visione.
L'allegato H era previsto dal DPR 412/93 mentre l'allegato G è stato previsto dal D.Lgs. 192/2005.

Nell'ambito del Comune di Pesaro, per il Biennio 2007-2008 saranno ritenuti validi entrambi.
L'allegato H o l'allegato G, normalmente deve essere compilato in tre copie:
- la copia originale deve essere allegata al libretto d'impianto,
- una copia è trattenuta dallo stesso manutentore.
- una copia va consegnata alla Itagas Ambiente S.r.l. unitamente al versamento di 8,00 euro nei termini previsti per l'autocertificazione.
Per gli eventuali interventi di controllo e manutenzione dell'impianto termico oltre a quello previsto per l'autocertificazione, il rapporto di controllo tecnico va redatto solo in due copie.
Oltre alla compilazione del Rapporto di Controllo tecnico, il manutentore deve inoltre compilare il libretto d'impianto per le parti di propria competenza (allegato II al Decreto MAP n.60 del 17 marzo 2003).

- Quali sono le verifiche del Comune?
La legge impone ai Comuni con più di 40mila abitanti di effettuare i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici con oneri a carico degli utenti.
Itagas Ambiente, per conto del Comune di Pesaro, provvede ad effettuare le verifiche sugli impianti. I verificatori di Itagas Ambiente, ben riconoscibili dal tesserino personale e dalla divisa, eseguono gli accertamenti previo appuntamento tramite avviso personalizzato contenente anche le modalità della verifica.

Per le caldaiette domestiche (potenza <35 kW) il Comune è tenuto ad effettuare una verifica a campione della veridicità delle autocertificazioni. Verranno quindi eseguiti controlli su almeno il 5% degli impianti autocertificati, senza alcun onere a carico dei cittadini.

- Quale documentazione devo presentare al momento della verifica?
- libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico
- dichiarazione di conformità dell'impianto termico o documento sostitutivo, ove prescritto

- libretto di impianto o centrale regolarmente compilato e completo di allegati.
- documentazione ISPESL per impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW
- certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza superiore a 116 kW

SITI INTERESSANTI DELLA PROVINCIA DI
PESARO-URBINO:

SITI INTERESSANTI DELLA PROVINCIA DI
ANCONA:

- http://www.provincia.pu.it

- http://www.informazione.provincia.pu.it

- http://www.pesaroambiente.it

- http://www.itagasambiente.it

- http://www.provincia.ancona.it

- http://www.vivereancona.com

- http://www.viveresenigallia.it

- http://fabriano.viveremarche.it

- http://www.vivere.marche.it

- http://www.arenergia.it

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